Le ultime dalla giurisprudenza e la prassi sugli immobili

Pubblicato il 24 luglio 2010

Molteplici sono gli interventi che recentemente hanno riguardato la materia degli immobili. Si spazia dalla giurisprudenza alla prassi dell’agenzia delle Entrate.

Con provvedimento del direttore dell’agenzia del 23 luglio 2010 sono state approvate le nuove specifiche tecniche di trasmissione per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e per il versamento delle relative imposte per via telematica.

A partire dal prossimo 10 agosto, dunque, sarà possibile registrare telematicamente i contratti di locazione relativi a più immobili, con diversi dati catastali, utilizzando i nuovi modelli “69” e CDC, che sono stati già approvati con il provvedimento direttoriale del 25 giugno 2010. Entrambi i modelli sono disponibili sul sito web dell’Agenzia, nella sezione modulistica. Essi sono stati modificati per essere trasmessi on line. Fino al prossimo 10 agosto, comunque, tutti coloro che cedono, prorogano o recedono da un contratto di affitto dovranno continuare a presentare il modello in forma cartacea agli uffici delle Entrate, presso i quali è stato registrato il negozio stesso, entro 20 giorni dal versamento attestante l'operazione.

Con sentenza n. 11496 del 12 maggio 2010, la Cassazione ha spiegato che nelle ipotesi di donazione indiretta dell'immobile quest'ultimo, nel caso di decesso del donante, non può essere chiesto in restituzione dall'erede che lamenti la lesione della propria quota legittima.

Per la Corte, in particolare, nella donazione “indiretta” realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, “la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura – connaturale invece all’azione nell’ipotesi di donazione ordinaria d’immobile - poiché l'azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione”.

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