Le stime sulla mediazione: un milione all'anno le controversie coinvolte

Pubblicato il 03 maggio 2010
Tra le controversie per le quali, ai sensi del nuovo il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sarà obbligatorio, prima di adire un giudizio, esperire il tentativo di conciliazione rientrano anche le cause relative agli immobili come quelle aventi ad oggetto il condominio, la locazione. Interessate anche tutta la serie di liti con oggetto diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Le nuove norme sono entrate in vigore lo scorso 20 marzo ma l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità, si avrà solo a partire dal 20 marzo 2011, in attesa dei decreti ministeriali contenenti la disciplina del registro degli organi di conciliazione.

Grazie al filtro della conciliazione verrà ridotto, in tutte queste materie, il carico di lavoro dei Tribunali. In particolare, secondo una stima del ministro della Giustizia, saranno circa un milione l'anno le controversie coinvolte da questa novità; circa un miliardo di euro la cifra in gioco. Grande l'opportunità che si apre per i professionisti che saranno chiamati nella gestione degli organismi di conciliazione. Con riferimento alla formazione, il Consiglio nazionale forense ha calcolato in 500 euro la spesa che l'avvocato dovrà affrontare per diventare mediatore.

Sarà compito dell'avvocato informare della mediazione i clienti, attraverso uno specifico documento informativo che dovrà essere sottoscritto da questi ultimi ed allegato all'atto introduttivo di un eventuale giudizio. La domanda di mediazione dovrà contenere l'indicazione dell'organismo prescelto, delle parti in lite, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, dell'importo economico. Una volta presentata all'organismo di conciliazione, verrà fissato un primo incontro tra le parti, entro e non oltre 15 giorni dal deposito della domanda stessa. In ogni caso, la durata del procedimento di mediazione non potrà superare i quattro mesi dal deposito della domanda.
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