Le spese di distribuzione non sono pubblicitarie e detraggono l'Iva
Pubblicato il 19 agosto 2013
La Commissione tributaria regionale Liguria, con la sentenza
34/1/2013, respinge il ricorso del Fisco che aveva riqualificato come costi pubblicitari le spese di distribuzione di prodotti legati ad un contratto internazionale e provvedeva al recupero dell'Iva portata in detrazione. La Ctp aveva accolto il ricorso della contribuente.
Per la Ctr, l'insieme dei servizi resi dalla società distributrice italiana per conto della società straniera va qualificato secondo il principio di accessorietà (art. 12 del DPR n.
633/1972) e non può essere riqualificato dalle Entrate come pubblicitario.
Le prestazioni accessorie, quindi, come l'operazione principale, detraggono l'Iva.
Nel caso di specie i giudici nella loro analisi evidenziavano, inoltre, la mancanza di autonomia del distributore a definire le prestazioni promozionali, che secondo il contratto devono essere concordate con il committente, e il fatto che le voci delle fatture in esame riservate alla pubblicità e alla promozione dei prodotti non fossero compilate.