Le società beneficiarie e gli obblighi di compilazione in UNICO 2010

Pubblicato il 04 settembre 2010

I quadri RR e RC relativi alle operazioni di fusione e scissione sono stati sostituiti, nel modello di dichiarazione UNICO 2010, dal quadro RV.

Il citato quadro, appositamente rinominato “Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie”, si presenta come un quadro RV “allargato”, strutturato su due sezioni:

- la prima che accoglie i tradizionali disallineamenti tra valori civili e fiscali dei beni;

- la seconda, di nuova istituzione, che reca appunto i dati che sino a UNICO 2009 trovavano posto nei soppressi quadri RR e RC.

La seconda sezione è, a sua volta, strutturata in tre Parti: la Parte I, relativa ai dati delle società beneficiarie, incorporanti o risultanti dalla fusione; la Parte II, che accoglie i dati delle società scisse, incorporate o fuse; la Parte III, riguardante le altre società beneficiarie della scissione.

A seguito dell’operazione straordinaria effettuata, le società beneficiarie devono riportare obbligatoriamente nel modello UNICO 2010 le variazioni, le perdite e le riserve in sospensione d’imposta. Il quadro RV accoglie, quindi, i dati delle operazioni di scissione attuate nel corso del 2009,sia con riguardo alla posizione della società beneficiaria stessa che della società scissa. Nessuno obbligo è previsto, invece, in capo alla società scissa.

La società scissa deve trasferire alla società beneficiaria le variazioni fiscali temporanee, la cui ripartizione si effettua in generale secondo le percentuali di patrimonio netto trasferito e rimasto. La modifica delle variazioni fiscali non va evidenziata nel quadro RV, ma solamente sul quadro RF delle diverse società.

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