Le Rsu soppiantano le Rsa nella concertazione della mobilità
Pubblicato il 27 settembre 2013
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza
21910 del 26 settembre 2013, respinge un ricorso avanzato da Cgil, Cisl e Uil contro una sentenza sulla comunicazione delle procedure di mobilità e ribadisce quanto decretato dai gradi precedenti.
Si afferma che la procedura di mobilità va necessariamente comunicata alla Rsu - rappresentanze sindacali unitarie - e può anche non essere comunicata a tutte le sigle sindacali presenti in azienda.
Dagli accordi sulla concertazione del 23 luglio 1993, le organizzazioni firmatarie acquistano il diritto di promuovere la formazione delle Rsu e di partecipare alle relative elezioni, rinunziando così alla costituzione di proprie Rsa. Le Rsu subentrano alle Rsa nella titolarità dei diritti, dei permessi e libertà sindacali nonché nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge.