di Giustizia europea, con la sentenza del 7 giugno, ha stabilito che il rimborso Iva ai non residenti nella Ue può essere esteso anche ai soggetti passivi d’imposta residenti nei Paesi aderenti al Gats, nei quali non è riscossa un’imposta simile all’Iva e con i quali il Consiglio della Ue ha approvato l’accordo nel dicembre 1994. ha risolto così il caso di una società con sede nella Repubblica Ceca che, per l’anno d’imposta 2002, aveva chiesto il rimborso dell’Iva pagata in Germania, in base alla Tredicesima direttiva comunitaria che consente il rimborso dell’Iva ai soggetti non residenti nella Comunità. L’Amministrazione fiscale tedesca aveva respinto la domanda, per mancanza del requisito di reciprocità tra e il Paese di residenza della società: durante il periodo di riferimento, nella Repubblica Ceca era riscossa un’imposta sulla cifra d’affari che non prevedeva né la detrazione dell’imposta versata a monte, né il rimborso dell’imposta agli imprenditori stranieri. Secondo ogni membro dell’Organizzazione mondiale del commercio deve accordare ai prestatori di servizi degli altri Stati membri un trattamento analogo a quello previsto al suo interno.
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