Le rate non pagate nel termine stabilito costano il condono
Pubblicato il 12 ottobre 2010
La Cassazione, con sentenza n.
20966 dell’11 ottobre 2010, nell’accogliere il ricorso dell’agenzia delle Entrate contro le sentenze sfavorevoli di merito, ha ribadito che il condono sulla definizione degli omessi versamenti - legge n. 289 del 2002 - non risulta perfezionato se la seconda e terza rata sono state pagate in ritardo. Nel caso trattato la Corte si è occupata di un condono Irap.
La tesi del contribuente, accettata dalle Ct: il condono, ex articolo 9 bis della legge n. 289/2002, in caso di rateizzazione è da ritenersi perfezionato anche effettuando alcuni pagamenti in ritardo, come espressamente previsto per le altre forme di condono disciplinate da quella stessa legge.
La tesi dell’Agenzia: attesa la mancanza di clausole esplicitamente riferibili all'articolo 9
bis citato, volte a riconoscere effetti al pagamento tardivo, tale forma di condono è perfezionabile solo mediante il pagamento dell'intera imposta dovuta entro le scadenze stabilite dalla norma.
La Cassazione, in accordo con la tesi dell'Amministrazione, spiega che “
non è configurabile in tema di condono, proprio per il carattere eccezionale di tale istituto, un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore e tanto meno tale principio può identificarsi con quello ritenuto dalla Ctr dato che la sostituzione dell'obbligazione tributaria, oggetto della lite fiscale pendente, con quella assunta dal contribuente con l'istanza di definizione appare condizionata dal punto vista dell'amministrazione finanziaria al beneficio del riconoscimento e pagamento immediato della ridotta entità del debito tributario da parte del contribuente”.
La pronuncia si rivela contraria a quanto espresso proprio dalla Cassazione nella precedente sentenza n. 22569/2009, in cui si spiegava che se il contribuente omette il pagamento dell'ultima rata, l'Amministrazione non può annullare la richiesta di beneficio, potendo l'Ufficio iscrivere al ruolo le somme eventualmente dovute con le relative sanzioni ed i relativi interessi.