Le perplessità di Assonime rispetto alla costituzionalità del raddoppio dei termini
Pubblicato il 02 agosto 2011
Con Circolare n.
20 del 1° agosto 2011, Assonime interviene a commentare la sentenza n. 247 del 25 luglio 2011 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con riferimento al raddoppio dei termini per l'accertamento tributario in presenza di violazioni fiscali per le quali vi è l'obbligo di denuncia.
Nel testo della nota l'associazione evidenzia diversi dubbi e perplessità rispetto alle argomentazioni e conclusioni della Consulta. In discussione, nel dettaglio, la base argomentativa posta a fondamento della decisione secondo cui non si può parlare di proroga o riapertura dei termini perché
“i termini brevi e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse che non interferiscono tra loro e alle quali si riconnettono diversi termini di accertamento”. Secondo Assonime, per contro, il raddoppio dei termini non attiene affatto a una presunta fattispecie di rilevanza penale distinta o distinguibile dalle altre violazioni tributarie. Non risulterebbe ammissibile, dunque, che i termini di accertamento siano diversi. Altamente discutibili – sottolinea Assonime – le conseguenze derivanti dall'interpretazione della Corte che portano al raddoppio generalizzato dei termini di accertamento.