Le parti sociali firmano l’intesa per il settore degli studi professionali

Pubblicato il 24 ottobre 2013 È stata sottoscritta a Roma, in data 22 ottobre 2013, da Confprofessioni e dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs un’intesa finalizzata a disciplinare alcuni strumenti integrativi a sostegno del reddito per i dipendenti degli studi professionali e delle società collegate in regola con i versamenti agli enti bilaterali da almeno 18 mesi.

Finora, il settore degli studi professionali non ha goduto di un sistema di ammortizzatori sociali a regime, avendo potuto accedere alla cassa integrazione straordinaria in deroga solo in tempi recenti.

Con la nuova intesa, invece, si ammette la possibilità per i dipendenti degli studi e delle società/aziende ad essi collegate di poter beneficiare di una serie di misure di sostegno al reddito, utilizzando le risorse che la bilateralità del settore (composta da tre organismi nazionali paritetici) ha accantonato e che annualmente potrà, ora, essere messa a disposizione nel settore in questione.

Le parti stipulanti l’intesa, dunque, hanno convenuto di avviare, proprio tramite l’ente bilaterale di settore a livello nazionale, un sistema sperimentale di prestazioni integrative del reddito, per il triennio 2013 – 2015, a favore dei dipendenti che si trovano in situazioni di crisi.

Nello specifico, l’aiuto sarà concesso:

- nei casi di sospensione dell’attività lavorativa, con un intervento integrativo del 20% dell’indennità ASpI;
- nei casi di crisi aziendale per i lavoratori di strutture che percepiscono prestazione di cassa integrazione in deroga;
- per i lavoratori cui si applicano i contratti di solidarietà difensivi.

Grazie a tale accordo, sarà possibile, inoltre, garantire ai lavoratori coinvolti anche percorsi di riqualificazione professionale oppure la possibilità di beneficiare della continuità della copertura sanitaria e sociale e degli interventi di politiche attive del lavoro.

Tali prestazioni potranno essere erogate alle strutture che applicano integralmente il CCNL di settore e che sono in regola con i versamenti alla bilateralità da almeno 18 mesi dalla richiesta di intervento.
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