Le partecipazioni qualificate nelle società di capitali vanno indicate nel quadro RL di Unico 2010

Pubblicato il 14 giugno 2010

Riguardo al trattamento fiscale delle somme distribuite ai soci, si deve ricordare che in occasione della nuova scadenza dei pagamenti di Unico 2010 per i contribuenti soggetti a studi di settore – che dopo la proroga è slittata al 6 luglio p.v. – il quadro da compilare è l'RL del modello Unico Persone Fisiche.

L’indicazione nel suddetto spazio relativo al reddito da capitale derivante dalla percezione dei dividendi interessa, però, solo i cosiddetti soci “qualificati”. Cioè, coloro che soddisfano almeno uno dei due parametri indicati nell’articolo 67, lettera c, del Tuir:

- hanno una partecipazione al capitale sociale superiore al 25% (5% nel caso di società quotate);

- la titolarità del diritto di voto in assemblea supera il 20% (2% nelle società quotate).

Il superamento di uno solo dei citati parametri fa definire la partecipazione del socio “qualificata” e impone di segnalare i dividendi percepiti nel corso del 2009 nel rigo RL1. Molta attenzione si dovrà porre nell’indicare la quota imponibile del suddetto dividendo erogato, dal momento che a partire da quest’anno, tenuto conto della presunzione prevista dal Dm 2 aprile 2008, si possono prospettare situazioni differenti a cui corrispondono imponibili diversi.

Il percettore di dividendo, nel compilare correttamente il modello di dichiarazione relativo alle imposte dell’anno 2009, dovrà tener conto delle somme che concorrono al reddito complessivo al 40% rispetto a quelle che concorrono al 49,72%.

La distribuzione di utili fino al 2 aprile 2008 deve essere considerata come una distribuzione di riserve prodotte prima del 2008, che risultano imponibili al 40% del dividendo; mentre le riserve di utili prodotti a partire dal 2008 in poi generano ai soci un reddito più elevato, dato che la quota imponibile di detto dividendo è pari al 49,72%.

Nelle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione si legge che il dividendo può essere segnalato nella caselle 28 oppure 29 del rigo RL1. La prima casella è da compilare da parte del socio che ha ottenuto un utile ante 2008 e che risulta imponibile al 40% (codice 1). La seconda casella deve essere compilata dal socio che ottiene un dividendo imponibile al 49,72%, utilizzando il codice 5.

Non si hanno istruzioni in merito al fatto che il dividendo può essere in parte imponibile al 40% e in parte al 49,72%. Non essendovi due righi disponibili nel quadro RL, non resta che ipotizzare la compilazione di due quadri RL distinti.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy