Le attività di demolizione operate su un fondo agricolo, siano esse atte alla coltivazione dello stesso oppure alla sua preparazione per essere successivamente coltivato (demolizione manufatti esistenti), sono da considerarsi a tutti gli effetti attività agricole “proprio perché propedeutiche alla coltivazione”. Di conseguenza, la società non decade dalle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, “perché trattasi appunto di agevolazioni per l’attività agricola”.
Questo il principio espresso dalla Ctp di Treviso con la sentenza n. 3/1/2010. Secondo i giudici provinciali, la società agricola continua ad essere meritevole dell’agevolazione fiscale - che riguarda l’acquisto di terreni agricoli e che prevede la riduzione fino a 129,11 euro dell’imposta di registro e di quella di trascrizione - in quanto sono stati rispettati tutti i requisiti richiesti dalla legge sulla piccola proprietà contadina (Legge n. 53/1956 e Legge n. 604/1954).
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