Le nuove regole per il riporto delle perdite valide solo per i soggetti Ires

Pubblicato il 07 dicembre 2011 Con circolare n. 53 del 6 dicembre 2011, l’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulla nuova disciplina riguardante il riporto delle perdite delle società di capitali introdotta dalla manovra estiva 2011.

L’articolo 53 del Dl n. 98/2011, modificando i commi 1 e 2 dell'articolo 84 del Tuir, ha in particolare sancito che:

- le perdite di un periodo di imposta delle società di capitali sono riportabili senza limiti di tempo;

- la compensazione può avvenire in ciascun esercizio per un ammontare non superiore all’80% del reddito;

- le perdite prodotte nei primi tre esercizi, che si riferiscano a una nuova attività produttiva, continuano a essere riportabili per intero e senza alcun limite temporale.

Con il nuovo documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria tiene a precisare che le novità riguardano esclusivamente i soggetti Ires. Infatti, le modifiche interessano le società di capitali, le cooperative, gli enti commerciali e i soggetti esteri di ogni tipo. Viceversa, ne restano esclusi le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria, come pure gli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa.

La caratteristica della nuova disciplina è che il vincolo dell’80% è riferito al reddito dell’esercizio e non alla perdita compensabile. Pertanto, dopo la compensazione, il reddito non dovrà mai essere inferiore al 20% dell’importo lordo. Se, poi, il reddito di un anno supera l’80% della perdita riportata, questa sarà interamente compensabile.

L’Agenzia ha voluto spiegare anche le ricadute delle nuove norme sui regimi particolari della trasparenza e del consolidato fiscale, introdotti con il fine di consentire una più libera circolazione delle perdite tra società appartenenti al medesimo gruppo. Si legge che, per entrambi i regimi, le novità non impediscono la compensazione delle perdite tra la partecipata e i soci che si sono maturate in costanza di regime. Si potranno, dunque, utilizzare interamente tali perdite senza limiti temporali. Il limite dell’80% andrà applicato solo alle perdite sorte prima dell’esercizio dell’opzione per entrare a far parte del regime speciale.

Riguardo la decorrenza, la circolare 53/E conclude asserendo che le novità si applicano dall’esercizio in corso al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova norma. Dunque, le perdite che saranno sottoposte alle nuove regole di riporto temporale sono quelle che si evidenziano nella dichiarazione del 2011. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, ciò vuol dire che il nuovo regime si applica alle perdite ancora valide alla data di chiusura dell’esercizio, partendo da quelle realizzate nei cinque anni precedenti (2006/2010).

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