Le nuove precisazioni ministeriali su concessione ed erogazione del contributo di solidarietà
Pubblicato il 11 novembre 2014
A distanza di 10 anni dalla circolare n.
20/2004, il Ministero del Lavoro, con
circolare n. 26 del 7 novembre 2014, ha fornito nuove
precisazioni ed
indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del
contributo di solidarietà, ex art. 5, commi 5 e 8, D.L. n.
148/93, convertito dalla Legge n. 236/93.
In prima battuta il Ministero
individua le imprese che possono stipulare i contratti di solidarietà e beneficiare del relativo contributo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione, per soffermarsi, successivamente sulla
procedura per l’erogazione del contributo di solidarietà ed in particolare su:
- accordo sindacale;
- presentazione dell’istanza da parte dell’impresa;
- accertamento dei presupposti di legge da parte della DTL;
- ammissione al contributo di solidarietà;
- controlli del Servizio Ispettivo della DTL ed erogazione del contributo;
- licenziamenti;
- trasformazione dei contratti di lavoro in costanza di regime di solidarietà;
- cessione del ramo d’azienda.
Riduzione dell'orario
In questo contesto, particolarmente interessante è la specifica per cui, in relazione all’esigenza di salvaguardare la continuità dell’attività aziendale e la reale tenuta produttiva dell’impresa nonché l’interesse del lavoratore al mantenimento di un adeguato livello retributivo, si ritiene
congrua una
percentuale media di riduzione dell’orario di lavoro, concordata tra le parti,
non superiore al 60% per singolo lavoratore, dell’orario contrattuale a tempo pieno
su base annua.
Pertanto, chiarisce la circolare, la DTL competente – qualora ci siano richieste di periodi di solidarietà inferiori a 12 mesi - deve accertare che non siano state presentate dallo stesso datore di lavoro, nel corso del medesimo anno di riferimento, istanze per periodi precedenti che, cumulati, superino la percentuale del 60%.
In caso contrario sarà
riparametrata la percentuale richiesta dall’azienda rispetto a 12 mesi e verificato che la percentuale media complessiva rientri nei limiti del 60% su base annua, pena il non accoglimento dell’istanza, salvo rettifica da parte dell’azienda stessa.
Cessione di ramo d'azienda
Si sottolinea, altresì, la possibilità che, in caso di
cessione di ramo d’azienda, un contratto di solidarietà possa essere
portato fino alla sua naturale conclusione da parte dell’azienda
cessionaria, a condizione che questa:
- sottoscriva apposito
accordo con le OO.SS., anche nell’ambito della procedura di cui all’art. 2112 c.c. e dell’art. 47, Legge n.
428/90;
- presenti autonoma
istanza alla DTL competente.