Il nuovo Codice deontologico dei Consulenti del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nella seduta del 29 luglio 2016, è entrato in vigore il 27 settembre 2016. Nel presente contributo si analizzano le novità più rilevanti, così come, peraltro, evidenziate dal Consiglio stesso, con circolare n. 1136 del 22 settembre 2016. Ad ogni modo si evidenzia che non è stato alterato l’impianto originario del Codice ma sono state solo apportate modifiche ed implementazioni. |
Il 27 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice deontologico dei Consulenti del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nella seduta del 29 luglio 2016.
Come lo stesso Consiglio evidenzia nella sua circolare n. 1136 del 22 settembre 2016, al vecchio Codice sono state apportate modifiche ed implementazioni, senza alterare l’impianto originario.
Si illustrano di seguito le principali modifiche intervenute.
Ai sensi del nuovo comma 2, art. 1, il Codice si applica ai professionisti ma anche alle STP iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro ed agli iscritti al Registro praticanti.
Il Consulente del Lavoro ha l’obbligo di curare la propria preparazione in conformità a quanto previsto dall’apposito Regolamento sulla Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale.
In mancanza sarà passibile di sanzione disciplinare.
Lo svolgimento dell’attività professionale in mancanza di idonea copertura assicurativa adesso costituisce illecito disciplinare.
Inoltre, al momento dell’assunzione dell’incarico, il Consulente deve rendere noti al cliente gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale ed ogni variazione successiva.
Il principio in forza del quale il Consulente chiamato dall'Ordine, ovvero dalla famiglia, a sostituire un collega deceduto per liquidare lo studio o gestirlo temporaneamente, dopo aver accettato l'incarico, deve agire con particolare diligenza avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega, si applica anche in caso di sospensione disciplinare o impedimento temporaneo di un collega.
In tali casi, il sostituto deve agire con particolare diligenza e gestire lo studio rispettandone i connotati strutturali ed organizzativi dando comunicazione dei termini della sostituzione agli Ordini di appartenenza.
Il nuovo articolo 19 del Codice deontologico stabilisce dei principi che si applicano ai Consulenti del Lavoro che:
Previsioni di cui all’articolo 12 commi 6 e 7 Al Consulente del lavoro che svolge la propria attività nell'ambito di STP si applicano anche le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 12. Il Consulente del lavoro socio di STP che a qualsiasi titolo concorra ad alterare le condizioni previste dell'articolo 10 comma 4, lettera b), Legge n. 183 del 12 novembre 2011 - secondo cui il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle decisioni o deliberazioni dei soci - sarà considerato gravemente responsabile ai sensi del Codice. |
Previsioni di cui all’articolo 12 commi 1, 2, 3 e 5 Il Consulente del lavoro che rivesta la carica di amministratore di un centro di elaborazione dati o di un centro di assistenza fiscale è tenuto a svolgere le sue attribuzioni e/o funzioni nell’osservanza delle disposizioni del Codice. Nel caso di specie, qualora la società ponga in essere atti e/o comportamenti oggettivamente rilevanti ai sensi delle disposizioni del Codice, il Consulente del lavoro che la amministra è ritenuto responsabile degli stessi a meno che si tratti di attribuzioni proprie o di funzioni in concreto attribuite ad altro amministratore, ovvero che si tratti di fatti attribuibili a comportamenti dolosi di terzi o in ogni caso attribuiti esclusivamente a terzi. In ogni caso, il Consulente del lavoro che amministri o assista un centro di elaborazione dati o un centro di assistenza fiscale è responsabile se, essendo a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Codice, non abbia agito per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze. E’, altresì, considerato responsabile il Consulente del lavoro che sia socio di un centro di elaborazione dati o di un centro di assistenza fiscale che abbia autorizzato tali comportamenti ai sensi dell’art. 2364, comma 1, numero 5), c.c. ovvero sia titolare di diritti particolari in materia ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. ovvero abbia concorso alla decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c. Ad ogni modo il Consulente del lavoro che amministri o assista un centro di elaborazione dati o un centro di assistenza fiscale deve assicurarsi che venga effettuata la prescritta comunicazione di conferimento dell’incarico al Consiglio Provinciale dell'Ordine ed alla Direzione Territoriale del Lavoro competenti. |
Il Consulente:
Per quanto concerne i praticanti, il Consulente:
Il Consulente è, inoltre, tenuto ad assicurare a collaboratori e dipendenti condizioni di lavoro moralmente ed economicamente dignitose ed è opportuno che instauri per iscritto i suoi rapporti di collaborazione.
Per eventuali controversie insorte in ordine ai rapporti di praticantato il Consulente deve interessare il Consiglio dell’Ordine provinciale di appartenenza, al fine di ricercare in quella sede una soluzione che salvaguardi il decoro e la dignità dell’Ordinamento Professionale.
All’art. 23 del Codice è stato aggiunto un nuovo comma – il comma 2 - il quale prevede che il Consulente raggiunto da provvedimento di sospensione debba attivarsi prontamente per farsi sostituire da altro professionista nell’esecuzione degli incarichi professionali in corso, segnalando il nominativo del sostituto al Consiglio Provinciale.
ATTENZIONE Come evidenziato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nella citata circolare n. 1136 del 22 settembre 2016, l’eventuale violazione del comma 2, art. 23 del Codice, comporterà l’apertura di un nuovo procedimento disciplinare a carico del Consulente del Lavoro con la contestuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione. |
Il nuovo comma 3 dell’art. 25 del Codice stabilisce che il Consulente non debba accettare incarichi da un cliente già assistito da un collega senza informare quest’ultimo.
E’, altresì, opportuno che il Consulente si accerti che il cliente abbia provveduto a recedere dal precedente rapporto professionale, salvo il caso di conferimento di incarico congiunto.
Inoltre, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, il Consulente deve astenersi dall’effettuare controlli o accertamenti in merito a situazioni riferentisi a clienti di altro collega salvo che quest’ultimo sia stato preventivamente preavvisato dal cliente di tali accertamenti.
Ai sensi del nuovo articolo 30, costituisce inadempimento disciplinare l’intenzionale trascuratezza degli interessi del cliente.
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Inoltre, il Consulente non deve pubblicizzare la propria attività professionale associando in alcun modo la propria immagine a società commerciali o altri enti terzi al fine di eludere le disposizioni sulla pubblicità informativa.
La funzione disciplinare è demandata ai Consigli di disciplina territoriale.
Quadro delle norme |
Codice Civile, artt. 2364, 2468 e 2479 Legge n. 183/2011 Consulenti del Lavoro, Codice deontologico approvato il 29 luglio 2016 Consiglio Nazionale dell’Ordine, circolare n. 1136 del 22 settembre 2016 |
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