Le novità introdotte dal Collegato lavoro per l’Isee spiegate dall’Inps
Pubblicato il 13 gennaio 2011
L’Inps, con la circolare n.
2/2011, illustra le principali novità introdotte dal Collegato lavoro (Legge n. 183/2010) in materia di Isee. L’Isse è la dichiarazione dei redditi che viene presentata dai contribuenti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
La nuova normativa in materia di lavoro stabilisce che, fermi restando i soggetti a cui è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), è prevista ora una nuova modalità di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto che è interessato alle prestazioni sociali agevolate e che consiste nella possibilità di inoltro direttamente all’Inps, in via telematica, attraverso il portale Inps. Nello specifico, il cittadino per avvalersi di tale opportunità può, collegandosi al sito Internet dell'Inps, utilizzare il portale ISEE richiamabile dai “Servizi On-Line”, tramite il link “Al Servizio del Cittadino” o dal menu “Per tipologia di utente”, dal link “Cittadino”.
Di nuovo vi è, poi, anche il controllo che dovrà essere eseguito da parte dell’Agenzia delle Entrate sui dati autocertificati presenti nella Dsu. È compito, infatti, del Fisco fare dei controlli automatici per rilevare eventuali difformità od omissioni dei dati autocertificati rispetto a quelli presenti nel data base dell’anagrafe tributaria e comunicarli all’Inps, che le inoltra agli enti acquisitori o al richiedente se la presentazione della dichiarazione è avvenuta in modalità telematica.
A questo punto, il soggetto richiedente può presentare una nuova Dsu, con le indicazioni corrette che sono state richieste, oppure può richiedere ugualmente la prestazione tramite l’attestazione presentata nonostante le difformità evidenziate dall’agenzia delle Entrate. La dichiarazione resta valida, a meno che siano gli stessi enti erogatori a richiedere idonea documentazione che dimostri la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Le disposizioni circa i suddetti controlli, al momento, non sono ancora operative in attesa che si dia piena attuazione alla convenzione stipulata tra Inps e agenzia delle Entrate.
Infine, è da segnalare che tra le modifiche apportate dal Collegato lavoro vi sono anche quelle che riguardano i componenti di reddito che devono essere dichiarati ai fini Ise/Isee. Devono essere, infatti, aggiunti al reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo e di impresa, i redditi diversi assoggettati ad imposta sostitutiva, salvo che il legislatore manifesti una volontà diversa nelle norme che disciplinano tali componenti reddituali. Cioè, i redditi che sono indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello Unico, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nel primo rigo del quadro F4 della DSU.