Le notifiche eseguite da Equitalia a mezzo raccomandata sono inesistenti

Pubblicato il 28 novembre 2009 Con la sentenza n. 909/5/09 del 16 novembre 2009, la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha affrontato il problema delle notifiche per posta degli atti tributari. Si tratta di una questione estremamente complessa, come dimostra anche la numerosa giurisprudenza di merito e di legittimità che negli anni è stata prodotta sull’argomento. Il caso esaminato riguarda la notifica per posta, da parte dell’Agente della riscossione, di una iscrizione ipotecaria. Nello specifico, Equitalia Lecce aveva inviato la notifica di una iscrizione di ipoteca con raccomandata a/r, ritenendo questa una modalità perfettamente legittima in base a quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, del dpr 602/73 per la notifica delle cartelle di pagamento. Con la sentenza in esame, però, i giudici pugliesi non hanno avvalorato la tesi difensiva di Equitalia. Anzi, la conclusione è stata che: le notifiche eseguite da Equitalia direttamente a mezzo del servizio postale sono giuridicamente inesistenti. Tutto ciò, poiché, manca una disposizione normativa in tal senso, con la conseguenza che la notifica di ipoteca effettuata direttamente dall’agente della riscossione mediante servizio postale è inesistente in quanto eseguita da un soggetto non abilitato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Giudizio abbreviato: sospensione pena e non menzione con rinuncia a impugnare

23/12/2024

Disegno di legge annuale sulle PMI, novità sul tavolo del Consiglio dei Ministri

23/12/2024

Agevolazione prima casa: chiarimenti in caso di dichiarazione di successione tardiva

23/12/2024

Fondo attività professionali e SOLIMARE: domande di assegno di integrazione salariale su OMNIA IS

23/12/2024

Acconto Iva 2024

23/12/2024

Legge Bilancio 2025: misure per fisco e imprese

23/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy