Le istruzioni INPS sulla sesta salvaguardia
Pubblicato il 20 novembre 2014
L’INPS, con
messaggio n. 8881 del 19 novembre 2014, ha fornito le istruzioni per la
sesta salvaguardia.
In particolare, chiarisce l’Istituto, i
soggetti in mobilità ed i
prosecutori volontari devono presentare
istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in questione all’INPS
entro il 5 gennaio 2015.
La presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei
patronati che dei
cittadini e, avverso gli eventuali provvedimenti di diniego, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
Con successivo messaggio verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.
Criterio ordinatorio e monitoraggio
L’INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro e, per la sola categoria dei soggetti in congedo straordinario per assistere i portatori di handicap grave ed i fruitori dei permessi ex lege n.
104/92, continuerà a trovare applicazione il criterio - già adottato in occasione delle precedenti salvaguardie - della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità.
Al raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
Chiarisce, inoltre, il messaggio che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della sesta salvaguardia
non possono avere decorrenza anteriore al 6 novembre 2014.