Le fusioni restringono i confini

Pubblicato il 14 febbraio 2008

L’agenzia delle Entrate ha emesso, ieri, la risoluzione n. 42 con la quale si spiega che l’aggregazione fra due società residenti nel medesimo Stato Ue (nel caso si tratta di società inglesi) ma con stabili organizzazioni in Italia ricade tra le operazioni non riconducibili nella fattispecie della fusione transfrontaliera – articoli 178 e 179 del Tuir – e, quindi, non può beneficiare del regime di neutralità. L’Agenzia precisa anche che la procedura aggregativa di diritto inglese “Part VII Transfer” non è equiparabile al concetto di fusione inteso dalla legge italiana. I requisiti per l’applicazione del regime non sussistono in quanto:

- dovrebbero essere coinvolte società di due o più Stati membri;

- il limited company è tipologia societaria esclusa dalla neutralità;

- il trasferimento del patrimonio dell’incorporata all’incorporante nel “Part VII Transfer” è solo eventuale, contrariamente a quanto avviene per le fusioni secondo il Tuir;

- la fusione doveva essere caratterizzata dall’estinzione senza liquidazione dell’incorporata (nella procedura inglese è facoltà concessa all’autorità giudiziaria).

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