Le distanze vanno rispettate anche se non recepite nello strumento urbanistico locale
Pubblicato il 05 luglio 2010
Con sentenza n. 3032 del 14 maggio 2010, il Consiglio di stato ha confermato la decisione con cui il Tar della Valle d'Aosta aveva annullato una concessione edilizia, rilasciata in favore di una Srl per dei lavori di sopraelevazione e ristrutturazione di un edificio alberghiero, ritenendola viziata per mancato rispetto delle norme sulle distanze dalla sede stradale e della disciplina sul numero minimo di parcheggi o posti auto. La Srl, dal canto suo, lamentava che i giudici di primo grado avessero errato nel non considerare che l’edificio di specie ricadeva nel centro storico comunale, e dunque in un ambito in cui il Piano regolatore locale considerava quale unica prescrizione pertinente quella che imponeva il rispetto degli allineamenti preesistenti.
Diversa l'interpretazione del Collegio amministrativo, il quale, oltre a ribadire come il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale si applichi anche nel caso di opere che costituiscono mera sopraelevazione di un edificio esistente, ha spiegato che, benché il Piano regolatore del Comune di specie, non prescrivendo distanze minime, non era stato adeguato, andavano comunque applicati i limiti legali previsti dalle norme generali sulle distanze.
Dello stesso tenore anche un'altra pronuncia, questa volta del Tar Lombardia – sentenza n. 1628/2010 – con cui è stato ribadito che il divieto di costruire a una determinata distanza dalla sede stradale opera indipendentemente dal suo recepimento nello strumento urbanistico comunale.