Le disposizioni INPS relative ai voucher per i servizi di baby sitting

Pubblicato il 17 dicembre 2014 Con circolare n. 169 del 16 dicembre 2014, l’INPS ha fornito le indicazioni relative al biennio 2014 – 2015 in merito alla fruizione della misura sperimentale prevista dall’art. 4, comma 24, Legge n. 92/2012, ovvero alla possibilità per le lavoratrici madri di richiedere - al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi - in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

Ambito di applicazione

Per quanto concerne l’ambito di applicazione, rispetto al D.I. del 28 ottobre 2014 (G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2014), l’Istituto ha chiarito che tutte le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, ed hanno quindi diritto al beneficio in questione, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata).

Inoltre, interessante è la specifica generale in relazione alla quale la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel citato decreto.

Misura e durata del beneficio

Poiché è previsto che le lavoratrici part-time possono fruire del contributo in misura proporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, si segnala che allegata alla circolare INPS vi è una tabella esplicativa.

L'INPS ha, inoltre, specificato che il contributo sarà erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, deve rinunciare.

Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo per cui, se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale.

Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.

Ulteriori istruzioni

La circolare si sofferma, infine, su:

- modalità di ritiro ed utilizzo dei voucher;

- elenco delle strutture eroganti i servizi per l’infanzia;

- modalità di presentazione della domanda per accedere al beneficio (compresa l’eventuale variazione e cancellazione);

- rinuncia al beneficio.
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