Le disposizioni del Codice deontologico non possono prevalere sulle norme relative alla mediazione
Pubblicato il 13 novembre 2012
Il Tar del Lazio, sede di Roma, con la
sentenza n. 8858 del 29 ottobre 2012, ha annullato, ritenendolo illegittimo, il primo comma dell’articolo 55 bis del Codice deontologico forense nella parte in cui prevede che
“l’avvocato, che svolga la funzione di mediatore, deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e la previsione del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente Codice”. Tale regola, in particolare, prevede che, in caso di contrasto tra le disposizioni del Codice deontologico e quelle della normativa sulla mediazione, le prime prevalgano rispetto alle seconde.
Tuttavia – precisano i giudici amministrativi - il Codice Deontologico è certamente di rango subordinato nel sistema delle fonti e non ha, quindi, la forza di prevalere sulle norme primarie in materia di conciliazione con lo stesso contrastanti.
Il Tribunale amministrativo, nella specie, ha accolto il ricorso presentato dall’organismo di medizione Alternative dispute resolution (Adr) volto all’annullamento della delibera assunta nella seduta del Consiglio Nazionale Forense del 5 luglio 2011, con la quale è stato modificato il Codice Deontologico Forense, attraverso l’introduzione dell’articolo 55 bis, nonché del predetto articolo 55 bis del Codice Deontologico.