Le delibere condominiali che ripartiscono solo le spese, anche se impreviste, sono soggette al regime dell’annullabilità

Pubblicato il 22 maggio 2012 Solo le delibere dell’assemblea di condominio che abbiano ad oggetto la ripartizione delle spese comuni e con le quali vengano stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell’articolo 1123 Codice civile ovvero siano modificati i criteri fissati in precedenza, richiedendo, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, sono sottoposte al regime della nullità nel caso in cui vengano adottate in violazione dei criteri già stabiliti.

Diversamente, le delibere con le quali, nell’esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall’articolo 1135 n. 2 e 3 del Codice civile, vengono in concreto ripartite le spese medesime, sono da considerare eventualmente annullabili, e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’articolo 1137, ultimo comma, del Codice civile.

Ne deriva che una delibera condominiale che si limiti a ripartire le spese che siano sorte come impreviste – come, nella specie, quelle dovute per la nomina di un tecnico per l’accertamento dei pericoli nel condominio - è da considerare soggetta al regime della annullabilità con conseguente applicabilità dei relativi termini di impugnazione.

E’ quanto sottolineato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 8010 depositata il 21 maggio 2012.
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