Con circolare n. 44/E del 13 agosto 2010, l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla ripresa degli adempimenti e dei versamenti prevista nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale nei cosiddetti “comuni del cratere” e nei “comuni fuori del cratere” e nei confronti degli istituti di credito e assicurativi per i quali la sospensione è finita il 30 novembre 2009. Ovviamente, ci si riferisce ai Paesi dell’Abruzzo colpiti dal sisma dello scorso 6 aprile 2009.
Il documento si rivolge, inoltre, anche ai quei contribuenti per i quali la sospensione è stata prorogata al 20 dicembre 2010, ai sensi del Dl 78/2010, convertito con modificazioni, nella legge n. 122/2010.
Il nuovo calendario delle scadenze specifica che la sospensione fino al 20 dicembre 2010 interessa i soggetti con domicilio fiscale nei comuni del cratere, che avevano diritto alla sospensione fino al 30 giugno scorso. Nello specifico, le persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo e i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200mila euro.
Per i contribuenti per i quali la sospensione è terminata il 30 giugno scorso, Unico 2010 deve essere presentato entro il 30 settembre 2010 e cioè prima della presentazione di Unico 20009, il cui termine scade a gennaio 2011.
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