Le condizioni per l'affidamento di incarichi a esterni
Pubblicato il 08 dicembre 2010
L'affidamento, da parte degli enti pubblici, di incarichi professionali di collaborazione esterna è ammesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165/2001, in presenza di ben definiti presupposti di legittimità. In particolare, l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati, la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Detti incarichi devono, quindi,
“avere natura temporanea e correlarsi ad obiettivi e progetti specifici, di talchè il ricorso all’istituto della proroga può ritenersi consentito limitatamente ai casi di completamento di un’attività avviata, in quanto la durata dell’incarico è giustappunto predeterminata in funzione dello specifico aspetto o fase dell’attività cui si correla l’esigenza di una collaborazione esterna”. Per contro, non può ritenersi consentito il rinnovo in quanto il nuovo incarico deve far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione.
E' quanto statuito dal Tar della Campania con la sentenza n. 26815 del 6 dicembre 2010.