Le clausole vessatorie finiscono al tappeto

Pubblicato il 18 novembre 2005

La sentenza n. 19140/05, della Corte di Cassazione, muove dal contraddittorio tra una compagnia d'assicurazione ed un cliente, costretto, prima dal giudice di pace poi dal Tribunale, al pagamento di un premio scaduto (compresi gl'interessi). L'assicurato ha invocato la clausola contenuta nelle condizioni particolari del libretto informativo, che prevede l'estinzione dell'accordo alla scadenza, senza obbligo di disdetta. Dal suo canto, la compagnia assicuratrice ha fatto valere una delle clausole vessatorie (approvate per scritto dal cliente), in virtù della quale il contratto si proroga tacitamente se non viene data disdetta, con almeno tre mesi d'anticipo. La Cassazione ha, in merito, sancito il principio di diritto per il quale le clausole favorevoli al contraente battono quelle vessatorie, nei contratti d'assicurazione conclusi con la sottoscrizione di moduli o formulari prestampati.

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