Le cessioni di quote perfezionate dai commercialisti non necessitano dell’autentica notarile sulla firma digitale
Pubblicato il 05 dicembre 2011
La
Legge di stabilità recentemente approvata, al suo articolo 14, comma 8, introduce un’interpretazione autentica in materia di cessione di quote e sottoscrizione digitale precisando che, nel caso di cessioni di quote di Srl di cui all’articolo 36, comma 1-bis del
Decreto legge 112/2008 - cessioni, cioè, perfezionate dai commercialisti – non è necessario che la firma digitale venga autenticata dal notaio; l’atto di trasferimento, in questi casi, opera in deroga all’articolo 2470, comma 2 del Codice civile.
Con detto intervento il legislatore chiarisce il dubbio interpretativo che era sorto in conseguenza di una poco chiara formulazione normativa sul punto e dopo che alcuni conservatori del registro non avevano dato seguito alla richiesta di iscrizione delle cessioni di quote sottoscritte solo digitalmente e senza autentica notarile.
Sempre in materia di cessione di quote, si segnala che a partire dal 1° gennaio 2012, le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni non qualificate sono assoggettate a imposta sostitutiva del 20% e non più, quindi, alla percentuale del 12,5%. Questo incremento riguarda le cessioni realizzate dal 1° gennaio 2012.