Le cartelle mute notificate al contribuente prima del 1° giugno 2008 non sono nulle
Pubblicato il 07 maggio 2010
La Corte di cassazione, con la sentenza n.
10805 del 5 maggio 2010, ha stabilito la validità delle cartelle mute, ossia prive del nome e della sottoscrizione del funzionario responsabile, notificate al contribuente prima del 1° giugno 2008.
L’assunto deriva da quanto statuito con l’articolo 36, comma 4-ter, del decreto legge 248/2007 (milleproroghe 2008), comma aggiunto dalla legge di conversione n. 31/2008 del decreto citato: "
La cartella di pagamento ... , contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse".
Si ricorda che la sentenza in oggetto non fa che ribadire quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza 58/2009.
Inoltre, riguardo all'art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000 che stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare, tra l'altro, il responsabile del procedimento, la Corte spiega che "
L'interpretazione restrittiva in tal guisa proposta che nega l'equivalenza tra la locuzione tassativamente contenuta nell'art. 7 citato e la previsione espressa di nullità riceve, del resto, significativa conferma dall'art. 36, comma 4-ter, del dl 248/2007, come convertito dalla legge 31/2008, che, ... fissa la decorrenza di tale disciplina dal l° giugno 2008, e giunge a precisare, con evidente portata interpretativa, che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse".