L'azione popolare ha natura sostitutiva e suppletiva

Pubblicato il 15 luglio 2011 Il Consiglio di stato, con sentenza n. 4130 depositata il 9 luglio 2011, ha accolto gli appelli presentati da Acegas Aps s.p.a. e da Ericsson telecomunicazioni s.p.a. per la riforma di una sentenza del Tar del Friuli-Venezia Giulia con cui era stata annullata la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Trieste in favore della Ericsson per la realizzazione di una stazione radio sull'assunto che “la concessione edilizia impugnata è stata rilasciata in assenza del consenso dell'ente proprietario del suolo”, ente identificato nel Comune di Trieste.

In particolare, nella vicenda di specie, gli appellanti avevano lamentato il difetto dell'interesse ad agire dei ricorrenti in primo grado, confinanti con il bene asseritamente “edificato in difformità dalle leggi e dai regolamenti”.

Difetto, questo, ritenuto fondato dal Consiglio di stato il quale ha ricordato come l'azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale ex art. 9 d lgs. n. 267/2000, “ha natura sostitutiva o suppletivo, e non già di tipo correttivo (in cui l'attore contrasta con l'ente stesso al fine di rimuovere gli errori e le illegittimità da questo commessi), di modo che il suo presupposto necessario va rinvenuto soltanto nell'omissione, da parte dell'ente, dell'esercizio delle proprie azioni e ricorsi”. Tale disposizione - continua il Collegio amministrativo - “conferisce al cittadino elettore dell'ente locale una forma di “legittimazione speciale”, la quale, pur non fondata sulla titolarità propria e diretta di una posizione giuridica, costituisce tuttavia titolo autonomo”.

E nella specie, i cittadini elettori di Trieste non potevano, ai sensi dell'art. 9 d. lgs. n. 267/2000, impugnare con ricorso innanzi al giudice amministrativo, un atto, cioè, - la concessione edilizia emessa in favore di Ericsson - emanato dal medesimo Comune di Trieste.
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