L’avvocato cancellato dall’Albo non deve attendere 5 anni per la reiscrizione

Pubblicato il 13 dicembre 2012 Per la Corte di cassazione, Sezioni unite civili – sentenza n. 22785 del 12 dicembre 2012 – l’avvocato che abbia subito la sanzione della cancellazione dall’Albo non deve aspettare 5 anni per procedere con la domanda di reinscrizione. Ed infatti, detti 5 anni sono contemplati esclusivamente nel caso in cui sia stata irrogata la più grave sanzione della radiazione.

“In presenza di una domanda di reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione” – si legge nel testo della decisione – “non trova applicazione in via di interpretazione analogica, l’articolo 47 del Rdl 27 novembre 1933 n. 1578”. Ed infatti, poiché la cancellazione è stata concepita dal legislatore come sanzione meno grave della radiazione, “non sussistono le condizioni per postularne l’applicazione anche quando il professionista che chiede la reiscrizione era stato in precedenza cancellato e non radiato, benché la durata del tempo frattanto decorso possa essere autonomamente valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata” richiesta dall’articolo 17 del provvedimento legislativo citato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Flussi di ingresso 2025: fino al 40% delle quote da riservare alle donne

27/11/2024

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy