L’avviso di accertamento Ici regolare
Pubblicato il 29 agosto 2011
Il mancato introito da parte dei Comuni dell’Ici prima casa ha scatenato le verifiche in tal senso. I contribuenti possono vedersi recapitare, lettere, semplici comunicazioni o avvisi di accertamento (contenenti le irregolarità o le omissioni e la determinazione della nuova imposta con interessi e sanzioni).
L’avviso di accertamento, per essere valido deve indicare gli estremi del contribuente, la motivazione della contestazione, identificata nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche della pretesa.
Nello specifico, deve esser chiara la motivazione in cui sia identificabile l'immobile al quale l'avviso è riferito, la base imponibile corretta, l'aliquota, gli interessi calcolati e le sanzioni applicate. Il tutto corredato dai riferimenti normativi. Deve, inoltre, essere allegato anche un eventuale atto citato ma non conosciuto o ricevuto dal contribuente e devono essere indicati: il funzionario responsabile del procedimento; l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito, anche per l'eventuale richiesta di riesame in autotutela; le modalità per impugnarlo; l'organo presso il quale è possibile ricorrere; i termini per ricorrere; le indicazioni per il pagamento.
In merito, invece, alla delibera comunale, la Cassazione, con sentenza 20535/2010, ha ritenuto che l'amministrazione comunale non è sollevata dall'onere di allegazione o di riproduzione del contenuto essenziale dell'atto a cui si fa espresso riferimento, anche quando si tratti della delibera comunale.
È da evidenziare come negli avvisi di accertamento relativi ad aree edificabili sia l’articolo 5 del Dlgs 504/92 a dettare legge: la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1º gennaio dell'anno di imposizione. Pertanto, il contenzioso può derivare da 2 valori, la classificazione di area edificabile e la valutazione commerciale. E la normativa prevede che sia il Comune (ex articolo 31, comma 20 della legge n. 289/2002) a dare comunicazione al contribuente se un'area diventa edificabile in virtù dello strumento urbanistico adottato dal Comune e indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi.