L'avvio del procedimento deve essere comunicato all'interessato
Pubblicato il 03 agosto 2010
Il Tar del Piemonte, con sentenza n. 3013 depositata lo scorso 7 luglio, ha accolto il ricorso presentato da una collaboratrice scolastica avverso i provvedimenti con cui il Dirigente scolastico nonchè il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto presso cui lavorava, l'avevano dichiarata decaduta dal servizio in quanto, a seguito della verifica del punteggio effettuata dall'ufficio, era stata ritenuta “non avente diritto”.
La donna, dopo un reclamo che si era rivelato del tutto invano, aveva adito i giudici amministrativi chiedendo il pieno ripristino del suo rapporto di lavoro e la riassegnazione alle precedenti mansioni lamentando che l'amministrazione scolastica avesse omesso l'invio della comunicazione di avvio del procedimento.
Censura, questa, ritenuta fondata e condivisa dai giudici piemontesi; in particolare, nel testo della decisione viene sottolineato come “nonostante la natura vincolata quale atto di rettifica del provvedimento di rideterminazione del punteggio, nel corso del procedimento la ricorrente avrebbe, in verità, potuto dedurre elementi fattuali utili ad una più completa prospettazione della fattispecie”. Ne era derivata, infatti, la lesione del suo interesse alla partecipazione e l’illegittimità del provvedimento finale per violazione dell’articolo 7 della Legge n. 241/90.