Lavoro sportivo, cosa cambia per volontari e comunicazione preventiva

Pubblicato il 03 giugno 2024

Ancora novità in tema di lavoro sportivo: è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024 il decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024, entrato in vigore il 1° giugno 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità e di università e ricerca.

In questa sede esaminiamo le norme in materia di sport con particolare riferimento a:

Organismi sportivi

Disciplina del terzo mandato

Ad integrazione di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999 e dal decreto legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017, viene stabilito che i presidenti degli Organismi sportivi, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti solo se conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.

In caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi; in tal caso, il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva.

NOTA BENE: Si considera compiuto, e quindi rileva ai fini del computo, il mandato di durata superiore a due anni e un giorno, o di durata inferiore in caso di cessazione per dimissioni volontarie o commissariamento.

Ambito di applicazione

La disciplina esposta si applica anche agli Enti di promozione sportiva, ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva paralimpica.

Commissione per il controllo dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche

L’articolo 2 del decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024 istituisce un’apposita Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, con il compito di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria.

Cosa fa la Commissione

La Commissione certifica dunque la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori trasmessi alle rispettive federazioni nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni  altro  provvedimento conseguente. 

Componenti

Fanno parte della Commissione:

Poteri della Commissione

Ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane quotate in Borsa, la Commissione verifica la correttezza e la  congruità dei documenti societari sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile e delle previsioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, indicando le misure correttive e riparatrici.

Nei casi più urgenti, inoltre, indica le eventuali rettifiche da apportare, proprio per neutralizzare gli effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di ordinarie o straordinari non  conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi; 

Spetta alla Commissione anche verificare la documentazione ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle  competizioni, sulla base delle prescrizioni
dei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione stessa entro la data concordata con ciascuna delle federazioni sportive nazionali.

Relazione

La Commissione presenta, entro il 30  settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche. 

 

Pubblici dipendenti: solo comunicazione preventiva per prestazioni fino a 5000 euro

Il comma 1 dell'articolo 3, a modifica del decreto legislativo n. 165/2001, riguarda invece i pubblici dipendenti: si prevede che per le prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000 euro annui è sufficiente la comunicazione preventiva alla amministrazione di appartenenza.

Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni sono effettuate entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento in unica  soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro, se intervenuta precedentemente.

Volontari: cosa cambia

La novità più rilevante del decreto legge appare però quella che interviene su un punto sostanziale introdotto dalla riforma dello sport (decreto legislativo n. 36/2021), ovvero la netta distinzione tra prestazioni di lavoro subordinato in ambito sportivo e attività di volontariato.

Rimborsi a forfait

Fermo restando, dunque, il divieto di remunerazione, il decreto legge introduce la possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi forfetari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili.

Il rimborso è riconosciuto se le attività sono effettuate in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

Adempimenti

Gli Enti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari che ricevono il rimborso forfetario, e il relativo importo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

La comunicazione è quindi resa immediatamente disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Inps e all’Inail tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale.

NOTA BENE: I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento.

FAQ

1. Quali sono le principali novità introdotte dal decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024?

Il decreto legge introduce modifiche riguardanti la disciplina del terzo mandato per gli organismi sportivi, l'istituzione di una commissione per il controllo dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche, cambiamenti nei rimborsi ai volontari in ambito sportivo e la comunicazione preventiva per i dipendenti pubblici.

2. Cosa cambia per i presidenti degli Organismi sportivi riguardo al terzo mandato?

I presidenti, alla candidatura per un terzo mandato consecutivo, devono ottenere almeno i due terzi dei voti validamente espressi alla prima votazione. Se non riescono, non possono candidarsi per le successive votazioni dello stesso mandato. In caso di pluricandidature, non si procede al ballottaggio e si indicono nuove elezioni.

3. A chi si applica la nuova disciplina del terzo mandato?

La nuova disciplina si applica agli Enti di promozione sportiva, ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva paralimpica.

4. Qual è il compito della nuova Commissione per il controllo dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche?

La Commissione verifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, emettendo pareri obbligatori che vengono trasmessi alle rispettive federazioni nazionali per i provvedimenti relativi all'ammissione, partecipazione ed esclusione dalle competizioni professionistiche.

5. Chi compone la Commissione?

La Commissione è composta dal presidente dell'INPS, dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, dal Presidente e da quattro componenti scelti tra magistrati contabili, professori universitari in materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati e dottori commercialisti con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria.

6. Quali sono i nuovi obblighi di comunicazione preventiva per i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive?

Per le prestazioni di lavoro sportivo fino a 5.000 euro annui, è sufficiente la comunicazione preventiva all'amministrazione di appartenenza. Le comunicazioni devono essere effettuate entro i 30 giorni successivi alla fine dell'anno di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro, se avvenuta prima.

7. Cosa cambia per i volontari in ambito sportivo?

I volontari possono ricevere rimborsi forfettari per le spese sostenute, fino a un massimo di 400 euro mensili, per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza. I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente ma concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento.

8. Quali sono gli adempimenti per gli Enti sportivi riguardo ai rimborsi dei volontari?

Gli Enti devono comunicare i nominativi dei volontari che ricevono il rimborso forfettario e il relativo importo al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni. La comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all’INAIL tramite la piattaforma digitale nazionale dati.

9. I rimborsi ai volontari concorrono a formare il reddito?

No, i rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente ma sono considerati ai fini del superamento dei limiti di non imponibilità e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento.

10. Quali sono le principali date da ricordare relative a questo decreto?

Il decreto legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 il 31 maggio 2024 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2024.

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