Le attività di volontariato sono escluse dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, di cui all’art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021). L’obbligo, infatti, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Dunque, l’obbligatorietà interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del Dpr. n. 917/1986.
Quindi, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non sono ricompresi nella disciplina.
A specificarlo è l’INL, con la nota n. 393 dell’1 marzo 2022, rispondendo a una serie di faq in merito al predetto obbligo.
Restano, altresì, esclusi dall’obbligo di comunicare in anticipo l’instaurazione di un lavoro di tipo occasionale: le guide turistiche e i traduttori. Questi ultimi, infatti, rientrano tra le prestazioni di tipo intellettuale. L’esclusione vige anche per i traduttori che operano in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all'estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità.
Particolare è il caso in cui si utilizza una piattaforma digitale per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager. In quest’ultimo caso, la comunicazione preventiva è sempre esclusa ma poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9-bis, co. 2, 2 quater e 2 quinquies del D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021 (conv. da L. n. 233/2021)
Diversamente, le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva, purché rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione. In caso contrario, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.
Gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero, non sono soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva. Tale attività, infatti, non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”.
Infine, resta esclusa dall’obbligo anche la prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center.
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