L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 9294 del 9 novembre 2018, rispondendo ad un quesito di un Ispettorato territoriale ha chiarito che, in caso di lavoro “nero” con applicazione della maxisanzione, laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti si ritiene applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro nei confronti del datore di lavoro che non si sia avvalso di strumenti di pagamento tracciabili per retribuire il lavoratore.
D’altra parte, specifica la nota, laddove il Legislatore ha voluto escludere l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di contestazione della maxisanzione, lo ha fatto espressamente.
Tuttavia, poiché nelle ipotesi di lavoro “nero” la periodicità dell’erogazione della retribuzione può non seguire l’ordinaria corresponsione mensile, in ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero” sono state effettuate.
Resta comunque ferma l’adozione della diffida accertativa nel caso in cui, accertata la corresponsione della retribuzione, quantunque in contanti, la stessa risulti inferiore all’importo dovuto in ragione del CCNL applicato dal datore di lavoro.
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