Lavoro nero e orario di lavoro. Le sanzioni vanno alle stelle

Pubblicato il 27 dicembre 2013 Le misure contenute nel decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013 comportano un notevole inasprimento delle sanzioni a carico dei datori di lavoro che detengono lavoratori in nero e che effettuano violazioni circa l'orario di lavoro ed il riposo settimanale.

Lavoro nero – Le multe previste per l'utilizzo di personale in nero subiscono un aumento del 30%. Quindi la nuova sanzione amministrativa da applicare va da euro 1.950 (da 1.500) a 15.600 euro (da 12.000) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 (da 150) per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

In caso di regolarizzazione dei lavoratori, le sanzioni vanno da 1.300 a 10.400 euro per ogni soggetto più 39 euro di maggiorazione giornaliera.

Aumento del 30% anche per il datore di lavoro a cui viene sospesa l'attività a causa del lavoro irregolare o per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza: in tale ipotesi si dovrà pagare, rispettivamente, una somma aggiuntiva pari a 1.950 euro e a 3.250 euro. 1.950 euro è anche l'ammontare da versare in caso di chiusura dell’attività quando ci sono più di un terzo dei lavoratori in nero.

Orario di lavoro – Vengono decuplicate le sanzioni relative alla violazione sull'orario di lavoro e, in particolare, per violazioni delle disposizioni sulla durata e sui riposi giornaliero e settimanale.

Per il superamento della durata media dell'orario di lavoro, fissata a 48 ore, in 7 giorni, comprese quelle di straordinario, la sanzione viene fissata da 1.000 a 7.500 euro. La stessa multa si deve applicare per la mancata concessione del periodo di riposo settimanale (ogni 7 giorni) di almeno 24 ore consecutive da cumulare con le ore di riposo giornaliero (minimo 11 ore). Il periodo di riposo consecutivo può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Da 4.000 a 15.000 euro è la sanzione qualora la violazione è riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi utili per il calcolo delle 48 ore medie. Ma se se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi utili per il calcolo delle 48 ore medie, si paga una sanzione da 10.000 a 40.000 euro.

Decuplicate anche le sanzioni per mancato riconoscimento al lavoratore del riposo giornaliero pari ad 11 ore consecutive ogni 24: da 500 a 1.500 euro.

Altra norma contenuta nel dl 145/2013 - articolo 12, comma 4 - riguarda l'imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e di concessioni governative applicabili al mutuo bancario a medio/lungo termine di durata superiore a 18 mesi. Dal 24 dicembre 2013, tale imposta non viene più applicata automaticamente ma solo se viene prevista opzionalmente al momento dell'atto di finanziamento.  L'opzione deve essere resa dalla banca e accettata dal mutuatario.

L'articolo 13 del Dl 145/2013 stabilisce che, per l'anno 2014, le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
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