Il socio lavoratore di cooperativa può svolgere anche un’attività di lavoro autonomo occasionale. Tale possibilità è ammessa soltanto qualora vengano rispettati due punti fondamentali:
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9311 del 7 aprile 2021.
Il caso riguarda una riqualificazione in contratti di co.co.pro., con conseguente richiesta del versamento dei contributi alla Gestione separata dell’INPS, dei rapporti di lavoro occasionale, nei limiti previsti dall’art. 61, co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003, stipulati da una cooperativa con i propri soci lavoratori.
La Corte d’Appello aveva ritenuto legittimamente instaurati tali rapporti di lavoro partendo dal presupposto che il tenore letterale della norma non vietava, neppure per implicito, l’instaurazione con i soci della cooperativa dei rapporti di lavoro in forma di lavoro occasionale, autonoma o subordinata.
Secondo la Suprema Corte, il raggiungimento dello scopo sociale assume un ruolo centrale e può essere realizzato attraverso i vari tipo di rapporti di lavoro instaurabili con i soci lavoratori.
La tutela previdenziale applicabile sarà quella prevista per il tipo di attività svolta, che potrà essere subordinata, parasubordinata o autonoma.
Inoltre, per la Corte, l’obbligazione contributiva non può escludersi esclusivamente per il carattere occasionale dei rapporti di lavoro instaurati con i soci lavoratori: l’occasionalità, in particolare, non elimina la subordinazione dal momento che possono essere stipulati rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato anche di una sola giornata, o parte di essa.
Dunque, assodato che sia possibile instaurare con i soci di cooperativa rapporti di lavoro autonomo occasionale, è importante che gli stessi non vengano stipulati con il solo fine di eludere la contribuzione previdenziale, dal momento che ne dovrà sempre essere accertata la validità con riferimento alla modalità di esecuzione della prestazione del perseguimento dello scopo sociale della cooperativa.
Si ricorda, però, che anche per i lavoratori autonomi occasionali è previsto il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS sui redditi che superano i 5.000 euro nell’anno, con le stesse modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
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