Lavoro agile, rimborso non imponibile ai fini IRPEF

Pubblicato il 03 maggio 2021

Non sono imponibili ai fini IRPEF, in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente, le somme corrisposte da un datore di lavoro per rimborsare i propri dipendenti e quelli delle società dello stesso gruppo che eseguono la prestazione lavorativa in smart working.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 314 del 30 aprile 2021.

Rimborso lavoro agile, il caso

A interpellare l’Agenzia è una società che intende siglare un accordo sindacale di secondo livello o adottare un regolamento aziendale, senza il coinvolgimento dei sindacati, relativo al trattamento economico e normativo dei dipendenti in smart working.

Al riguardo, il datore di lavoro - volendo “preservare” i dipendenti dalle spese che sosterranno per motivi lavorativi quando opereranno presso la propria abitazione - intende concedere a ogni lavoratore una somma a rimborso delle spese sostenute per svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile anziché presso i locali dell'azienda.

Sulla base di precisi parametri (tipologia di spesa, risparmio giornaliero per la società, costo giornaliero per dipendente in smart working), da cui il datore di lavoro ha valutato il consumo di energia elettrica per l'utilizzo di un computer e di una lampada, i costi per l'utilizzo dei servizi igienici (acqua e materiale di consumo) e il riscaldamento nel periodo invernale, e sulla base di determinate condizioni, l'analisi ha condotto a ritenere adeguato un rimborso di 0,50 euro per ogni giorno di lavoro in smart working, anche se, secondo il datore di lavoro, l'importo del rimborso giornaliero fissato in 0,50 euro è in realtà inferiore rispetto al risultato relativo al costo giornaliero stimato.

A questo punto, il datore di lavoro chiede chiarimenti circa il trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di rimborso ai propri dipendenti in smart working e in particolare se le somme erogate possono essere escluse dal reddito di lavoro dipendente.

Lavoro agile, il reddito di lavoro dipendente

L'art. 51, co. 1, del TUIR (Dpr. n. 917/1986), prevede che, in linea generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente.

Riguardo la rilevanza reddituale dei rimborsi spese è stato affermato che, in generale, possono essere esclusi da tassazione i rimborsi relative a spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente, ad esempio, per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc.

Lavoro agile, concetto della onnicomprensività

La risoluzione n. 178/2003 dell’Agenzia delle Entrate ha approfondito il concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente e ha chiarito che non rientrano nella base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore, ad esempio gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale, e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

Circa la modalità di determinazione dell'ammontare della spesa rimborsata, nella risoluzione n. 74/2017 viene affermato che, in assenza di un criterio definito dal legislatore per la determinazione della quota esclusa da tassazione, i costi a carico del dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, per evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Nel caso in questione, il datore di lavoro rappresenta che il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, in sostanza, si basa su parametri diretti a individuare costi risparmiati dalla società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente.

In definitiva, l’Agenzia ritiene corretto che la quota di costi rimborsati al dipendente è riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e concorda con il contribuente, sostenendo che le somme erogate dalla società al fine di rimborsare il dipendente dei costi sostenuti attraverso le modalità rappresentate non sono imponibili ai fini IRPEF.

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