Con emendamento al DDL Bilancio 2019 – che tra l’altro risulta approvato – è stato previsto, tra le disposizioni in materia di politiche per la famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro, che, qualora i datori di lavoro pubblici e privati stipulino accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, sono tenuti, in ogni caso, a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità (previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".