È deducibile ai fini IRES, ai sensi dell'art. 95, co. 1 del Tuir (Dpr. n. 917/1986), il costo relativo al traffico dati che una società intende rimborsare ai propri dipendenti, in quanto assimilabile alle “Spese per prestazioni di lavoro”.
È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 371 del 24 maggio 2021. Nel caso di specie, una Stp vuole avviare un programma sperimentale di lavoro agile, rimborsando a ciascun lavoratore il costo della connessione internet con dispositivo mobile o dell'abbonamento al servizio dati domestico, per consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto.
L’Agenzia delle Entrate parte proprio dalla definizione dei redditi di lavoro dipendente, che prevede, in base al principio di onnicomprensività sancito dall’art. 51, co. 1 del TUIR, che:
costituiscono reddito imponibile per il dipendente e, di conseguenza, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto per le trasferte e i trasferimenti.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate fa presente che il rimborso da parte del datore di lavoro non riguarda il solo costo riferibile al suo esclusivo interesse, dal momento che il datore di lavoro rimborserebbe tutte le spese sostenute dal lavoratore per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet.
A giudizio dell’Agenzia delle Entrate, rimane dubbia la relazione tra l'utilizzo della connessione internet e l'interesse del datore di lavoro, poiché il contratto sul traffico dati non è scelto e stipulato dal datore di lavoro che, limitandosi a rimborsarne i costi, rimarrebbe estraneo al negozio instaurato con il gestore.
Inoltre, osserva l’Agenzia, dal contratto non emerge l'importo del costo che verrebbe rimborsato dal datore di lavoro, consentendo, pertanto, al dipendente un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili e offerte dalla tecnologia presente sul mercato.
L’Agenzia, dunque, ritiene che il costo relativo al traffico dati che la società intende rimborsare al dipendente, non essendo supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti.
Riguardo la deducibilità ai fini Ires, l’Agenzia fa presente che si tratta di un rimborso spese accordato al dipendente in smart working per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet che è sostenuto per soddisfare un'esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell'attività in lavoro agile, che concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze del lavoratore.
L’attivazione della connessione rappresenta, cioè, un obbligo implicito della prestazione pattuita, e, di conseguenza, conclude l’Agenzia, detti rimborsi sono deducibili, in quanto assimilabili alle “Spese per prestazioni di lavoro”.
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