Anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 20137 del 2 novembre 2016, risponde a FAQ ricevute in merito alla nuova comunicazione per il lavoro accessorio.
Da notare che le risposte ministeriali relative a:
competenza territoriale dell’INL;
numero di lavoratori che si possono comunicare nella email;
numero di comunicazioni per lo stesso lavoratore;
trasmissione dalla mail del professionista abilitato;
più prestazioni nella stessa giornata;
ricalcano le FAQ fornite dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con l’approfondimento del 20 ottobre 2016.
Particolarmente degna di attenzione è la specifica relativa alle variazioni e/o modifiche che, per il Ministero del Lavoro, vanno comunicate pena la stessa sanzione prevista per la mancata comunicazione.
Più in particolare, a titolo esemplificativo, la nota individua le seguenti ipotesi con, al fianco di ciascuna, indicata la tempistica entro cui la comunicazione va effettuata:
se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;
se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;
se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.
Chiariscono, inoltre, le FAQ del Ministero del Lavoro che:
qualora non sia stata effettuata la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro sarà contestata la sola maxisanzione e non già anche la mancata comunicazione;
i soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, ma devono provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS.
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