Con la pubblicazione della circolare 9 ottobre 2023, n. 9, il Ministero del Lavoro, sentito il parere dell’INL, ha fornito i primi chiarimenti operativi relativi al contratto di lavoro a tempo determinato come rivisitato dal decreto lavoro.
La nuova disciplina prevede che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Per durate superiori a 12 mesi ma non eccedenti la durata massima di 24 mesi il temine può essere apposto in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
La prima importante interpretazione della circolare ministeriale riguarda la locuzione "contratti collettivi applicati in azienda" che, si chiarisce, devono avere, comunque, le caratteristiche di cui all’art. 51, del medesimo decreto legislativo, vale a dire devono essere contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Spazzata via, dunque, l’interpretazione che pareva consentire anche alle organizzazioni sindacali minori di disciplinare le ipotesi di ricorso al lavoro a tempo determinato oltre i 12 mesi.
Quanto, invece, all’azzeramento dei contatori prima del 5 maggio 2023, con interpretazione condivisibile, il Ministero del Lavoro ha chiarito che lo stesso si applica sia alle proroghe sia ai rinnovi.
Nell'approfondimento che segue, tutti i chiarimenti interpretativi e la disciplina applicabile in caso di contratto di lavoro a tempo determinato con una utile infografica riepilogativa.
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