L'INPS, con il messaggio n. 1169 del 19 marzo 2021, illustra la procedura da seguire per presentare la domanda di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti che perfezionano i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Per tali categorie di lavoratori la domanda va presentata entro il 1° maggio 2021 e la procedura consta di più step.
Hanno diritto ad accedere al pensionamento anticipato i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti come individuate dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Tali categorie di lavoratori, se maturano i requisiti nel 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico solo se in possesso dei seguenti requisiti:
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti Lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena” Conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo Lavoratori notturni a turni per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno (*) Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo (*) |
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Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
Anzianità contributiva: almeno 35 anni Requisito anagrafico: minimo 61 e 7 mesi Quota (somma età e anzianità contributiva): 97,6 |
Anzianità contributiva: almeno 35 anni Requisito anagrafico: minimo 62 e 7 mesi Quota (somma età e anzianità contributiva): 98,6 |
Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno |
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Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
Anzianità contributiva: almeno 35 anni Requisito anagrafico: minimo 63 e 7 mesi Quota (somma età e anzianità contributiva): 99,6 |
Anzianità contributiva: almeno 35 anni Requisito anagrafico: minimo 64 e 7 mesi Quota (somma età e anzianità contributiva): 100,6 |
Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno |
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Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
Anzianità contributiva: almeno 35 anni Requisito anagrafico: minimo 62 e 7 mesi Quota (somma età e anzianità contributiva): 98,6 |
Anzianità contributiva: almeno 35 anni Requisito anagrafico: minimo 63 e 7 mesi Quota (somma età e anzianità contributiva): 99,6
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(*) ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti
I requisiti in tabella sono adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014. Ad essi non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.
Il primo step della procedura prevede la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio pensionistico (articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011).
Tale domanda, per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, deve essere presentata telematicamente entro il prossimo 1° maggio, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta.
Per le domande presentate tardivamente, in caso di accertamento positivo dei requisiti, la decorrenza della pensione è differita nel seguente modo:
Fa eccezione il personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), per il quale la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2021 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.
L'INPS può comunicare al lavoratore che ha presentato la domanda di accesso al beneficio:
L'INPS riconosce la pensione anticipata a seguito di presentazione della domanda di pensionamento. In tale circostanza, l'Istituto, oltre a verificare la sussistenza di ogni altra condizione di legge, esamina le domande di accesso al beneficio accolte con riserva.
Il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
La domanda di pensione non è accolta se, dalla documentazione prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti richiesti.
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