Il requisito, richiesto nel bando di una gara pubblica, attinente al compimento di una analoga opera effettuata nei 5 anni precedenti il bando stesso deve essere interpretato come riferito a lavori portati a termine.
In questo senso la sentenza n. 14/2010 del Consiglio di Stato che ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione determinato dalla Commissione di gara in quanto non erano sussistenti i requisiti richiesti nel bando, in particolare quello dell’esecuzione di un lavoro di importo non inferiore a nove milioni di euro effettuato da una consorziata che invece risultava frazionato (un lavoro da 5 milioni ed uno da 4) nonché il possesso dei requisiti da due diverse consorziate anzichè, come descritto nel disciplinare, da una impresa Ati.
Infine il C.d.S. ha sostenuto irragionevole l’equiparazione tra “avere eseguito” e “avere in corso di esecuzione” il lavoro analogo ai fini dell’ammissione del Consorzio alla gara; infatti è differente la situazione di un’azienda che ha portato a termine correttamente lavori di una certa entità da quella che ne ha preso solo l’appalto od ha appena iniziato i lavori.
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