Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ha pubblicato un altro documento illustrativo delle disposizioni tecniche contenute nei Principi contabili nazionali, che l’Oic ha revisionato nel 2014.
Dopo l'analisi dei principi contabili Oic 16 e Oic 24, questa volta sotto la lente della commissione dei commercialisti, appositamente istituita per lo studio dei principi contabili, è finito l'Oic 23 dedicato al trattamento contabile dei "Lavori in corso su ordinazione".
Obiettivo del Cndcec è quello di continuare a fornire ai professionisti istruzioni operative sulle novità introdotte a seguito dell'aggiornamento degli standard nazionali. Il documento elaborato contiene anche alcune considerazioni di carattere fiscale, ai fini della determinazione delle imposte sul reddito.
L’Oic 23 riguarda i lavori in corso su ordinazione riferiti a contratti, generalmente di durata ultrannuale, per la realizzazione di un bene, o una combinazione di beni, o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formano un unico progetto. Tali lavori sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste.
Relativamente alla valutazione in bilancio dei lavori in corso su ordinazione pluriennali, la nuova versione dell'Oic 23 prevede l'abolizione della possibilità di scelta tra il criterio della commessa completata e quello della percentuale di completamento. Pertanto, contrariamente a quanto precisato nella versione precedente, se sussistono le condizioni per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento non è possibile adottare quello della commessa completata.
Il criterio della percentuale di completamento soddisfa il principio della competenza economica e rileva il risultato della commessa in base all’avanzamento dei lavori, mentre il criterio della commessa completata rileva ricavi e utile di commessa solo all’ultimazione delle opere.
Tuttavia, per i lavori ancora in essere, purché iniziati prima della data d'efficacia del nuovo Oic 23, è ancora possibile mantenere il criterio della commessa completata, qualora il suo cambiamento non sia effettivamente praticabile o, comunque, risulti eccessivamente oneroso.
Questa è la precisazione resa dallo studio dei commercialisti, che ribadisce appunto che il cambiamento del criterio di valutazione per le commesse ancora in corso si effettua solo se effettivamente praticabile o economicamente conveniente, dal momento che tale cambiamento comporta solitamente alcuni problemi di gestione, oltre che difficoltà dal punto di vista fiscale.
Dal momento che la nuova versione dell'Oic 23 non indica espressamente quale tra i due metodi per la valutazione dei lavori in corso preferire, il Cndcec nel suo studio puntualizza che l’adozione del criterio della percentuale di completamento, in presenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dall’OIC 23, è obbligatoria esclusivamente per le nuove commesse. Viceversa, il cambiamento di metodo di valutazione per le commesse di durata superiore ai 12 mesi, ancora in corso al momento della chiusura del bilancio, va fatto solo se effettivamente praticabile e non troppo oneroso. Pertanto, per questi tipi di commesse è possibile continuare ad utilizzare il metodo della commessa completata, anche se sussistono le condizioni per applicare quello della percentuale di completamento.
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