Oggetto della consulenza giuridica n. 11 del 27 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate è il trattamento Iva dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto, prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
In particolare, un’associazione, che riunisce imprese attive nel settore del trasporto del materiale prodotto durante le attività edili, chiede di sapere se le prestazioni di servizi svolte dalle imprese ad essa associate, che consistono appunto nella raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti relativi ad attività edilizie e nella bonifica dei beni contenenti amianto, possano essere ricondotti nell'ambito dei numeri 127-quaterdecies) e 127-quinquiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto Iva ed essere, quindi, assoggettati ad aliquota Iva ridotta al 10%.
Due sono i dubbi sollevati:
se il trasportatore possa applicare, per il servizio suddetto, l’Iva agevolata al privato cittadino oppure all’impresa;
se l'impianto di smaltimento/recupero possa applicare al trasportatore la medesima aliquota al 10% per gli oneri di smaltimento/recupero dei rifiuti.
Secondo l’associazione istante è possibile applicare l'aliquota Iva agevolata del 10%:
Nella risposta n. 11 del 27 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate analizza la normativa richiamata e ricorda che il n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo".
Il successivo n. 127-quinquiesdecies) prevede l’Iva agevolata per i "fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi".
Secondo l’Agenzia, dunque, quest’ultima previsione agevolativa non può applicarsi al caso in esame, avendo esso ad oggetto cessioni di beni e non prestazioni di servizi.
Per quanto riguarda, invece, l'estensione del regime IVA previsto dal citato n. 127-quaterdecies) alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di bonifica, occorre valutare se queste prestazioni possano qualificarsi come accessorie all'operazione principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L’Agenzia per sciogliere il dubbio sulla possibilità di applicare l’aliquota Iva agevolata alle prestazioni rese dalla società istante ricorda quando una cessione di beni o una prestazione di servizi possano risultare accessorie ad un'operazione principale, in base al Decreto Iva.
A tal proposito, richiamando anche precedenti documenti di prassi, specifica che “al fine di qualificare una prestazione come accessoria a una prestazione principale non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all'attività principale, unitariamente considerata: è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale”.
Di conseguenza, relativamente agli interventi di bonifica, si ritiene che non possa ricorrere il nesso di accessorietà tra questi ultimi interventi e la realizzazione degli interventi di recupero edilizio qualora la bonifica sia effettuata da soggetti diversi rispetto a quello che esegue l'operazione principale di recupero edilizio.
Con riferimento al caso di specie, quindi, l’Agenzia esclude che possa ricorrere il nesso di accessorietà tra gli interventi di bonifica e la realizzazione degli interventi di recupero edilizio, dato che il soggetto che provvede al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, contenenti anche amianto, è diverso da quello che realizza l'intervento di recupero edilizio.
Pertanto, ai lavori di bonifica non potrà applicarsi l’aliquota Iva agevolata riservata alle prestazioni di recupero edilizio, ma dovrà essere applicata l’aliquota ordinaria del 22%.
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