Importanti novità in tema di permessi di lavoro e di soggiorno extracomunitari. Infatti, il 17 gennaio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge europea 2019-2020 (L. n. 238/2021) che costituisce, assieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti utilizzati per l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario.
Le modifiche, in particolare, scaturiscono dalle osservazioni critiche avanzate dalla Commissione europea (formalizzate nella procedura di infrazione 2019/2100) circa l'inadeguato recepimento della direttiva sul permesso unico (Direttiva Ue 2011/98).
Di particolare interesse è la modifica apportata all'art. 41 del testo unico immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), con l'aggiunta di due commi.
La vecchia formulazione dell'articolo 41, infatti, subordinava l’estensione ai cittadini extracomunitari delle provvidenze concesse a titolo di assistenza sociale, al possesso di un permesso di soggiorno purché di durata non inferiore a un anno. Sulla base di tale norma l'INPS ha in passato negato la concessione di prestazioni quali l'assegno di natalità e maternità.
L'art. 12 della direttiva, invece, ammette la parità di trattamento anche nei confronti di cittadini extracomunitari ammessi in uno Stato membro per motivi di lavoro a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale ovvero titolari di un permesso unico.
Pertanto, dopo le modifiche approvate con la legge europea, la equiparazione ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni in materia di sicurezza sociale si applica:
Anche ai fini della fruizione delle prestazioni familiari sono ora equiparati ai cittadini italiani:
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