Il sottosegretario dell'Economia, Massimo Bitonci, in risposta a un'interrogazione parlamentare (Q.T. 5-00285) sull'applicazione del regime speciale dei lavoratori rimpatriati, in particolare sul requisito "sostanziale" della continuità dell'attività di lavoro svolta fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi, spiega che:
nel caso in cui si verifichi un'interruzione tra il termine del primo contratto e l'inizio del secondo dovuta esclusivamente al ricorrere di un giorno festivo deve ritenersi, in linea generale, comunque soddisfatto il requisito "sostanziale" della continuità dell'attività di lavoro svolta all'estero.
Il chiarimento vale solo per la situazione prospettata.
Situazioni diverse devono essere valutate singolarmente, alla luce della ratio della disciplina agevolativa in commento. A tal fine, uno strumento utile può essere l'istituto dell'interpello.
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