L’Agenzia si sofferma sul reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da una società che risulta essere una stabile organizzazione di una società di diritto tedesco, facente parte di un Gruppo societario multinazionale.
La società istante chiede se, ai fini del computo dei giorni rilevanti per la determinazione del reddito prodotto in Italia, debbano essere considerati i soli giorni di attività lavorativa effettivamente prestata sul totale dei giorni lavorativi, oppure le giornate di presenza fisica in Italia nell'anno solare, tenendo conto anche dei giorni festivi, dei permessi e delle ferie.
Nella risposta ad interpello n. 521 del 13 dicembre, l’Agenzia richiama la Convenzione siglata con la Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito, che stabilisce come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti.
Nello specifico, si rinvia all'articolo 15, paragrafo 1, della citata Convenzione secondo cui uno Stato contraente ha potestà impositiva, oltreché sui redditi di lavoro dipendente ovunque prodotti dal soggetto residente, anche sui redditi di lavoro dipendente prodotti da un soggetto non residente sempreché, però, la prestazione lavorativa sia svolta nel suo territorio.
Riguardo, poi, alla corretta determinazione della base imponibile fiscalmente rilevante in Italia, secondo l’Agenzia, occorrerà fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è svolta nel nostro Paese e il periodo totale - espresso anch'esso in giorni - che da diritto ad ottenere la retribuzione.
Pertanto, le frazioni di giorno devono essere conteggiate quali giorni rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile in Italia, salva l'ipotesi in cui l'attività lavorativa è svolta esclusivamente all'estero.
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