Per quanto attiene le cure dei lavoratori infortunati e tecnopatici ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 11, comma 5-bis, “l’Inail può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’Inail svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese”.
In conformità della citata normativa, l’Inail è deputato a garantire ai soggetti in questione la possibilità di sostenere le spese per gli acquisti delle specialità farmacologiche necessarie al recupero dell’integrità psico – fisica.
In tal senso, l’Istituto ha dato seguito alla normativa suddetta emanando le seguenti circolari succedutesi nel tempo:
Da ultimo, con la circolare 4 febbraio 2021, n. 5, l’Istituto ha aggiunto all’elenco altre 10 nuove specialità farmaceutiche rimborsabili, contrassegnate dai rispettivi nuovi codici Inail. Condizione essenziale è che le prestazioni siano riconosciute dai medici dell’Istituto, come necessarie ai fini del recupero dell’integrità psico – fisica.
Titolari del diritto alla prestazione in oggetto sono tutti gli assistiti (compresi i dipendenti statali e i marittimi) che si trovino nello stato di inabilità temporanea assoluta e quelli che abbiano avuto il riconoscimento di postumi stabilizzati di qualsiasi grado.
Il diritto al rimborso si prescrive in 10 anni e decorre dalla data riportata sullo scontrino del farmaco comprovante l’acquisto.
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