Sul supplemento ordinario della "Gazzetta Ufficiale" n. 282 del 2 dicembre 2016 è stata pubblicata la Legge n. 225, dell’1 dicembre 2016, di conversione del D.L. n. 193/2016.
L’art. 7 quinquies fornisce l’interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti in forza della quale sono da intendersi trasfertisti - con diritto all’abbattimento, anche contributivo e previdenziale, del 50% dell’indennità – i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Qualora non sussistano contestualmente le suddette condizioni viene comunque riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta.
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